Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della fondazione, essa opera l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, secondo i criteri fissati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, e precisamente:
- Supporto economico, nella fase di studio o di preparazione al lavoro, agli orfani di lavoratore e appartenente alla gente di mare (Codice della navigazione art. 115) o orfani di lavoratori dell'indotto marittimo che versano in stato disagevole, di cittadinanza italiana e residente nella Regione Liguria.
- Assistenza economica ai giovani di ambo i sessi, bisognevole di assistenza, di cittadinanza italiana, che seguono in Liguria, con profitto, corsi di formazione, preferibilmente ad indirizzo professionale marittimo.
- Assistenza economica ai marittimi di cittadinanza italiana iscritti nei turni di collocamento della gente di mare della Regione Liguria, con limitate risorse economiche, per seguire corsi di specializzazione o abilitazione professionale marittima.
- Assistenza economica alle vedove di lavoratori appartenenti alla gente di mare o lavoratori dell'indotto marittimo, in stato disagevole, di cittadinanza italiana e residenti nella Regione Liguria.
- Attività connesse a quelle indicate di cui ai punti a), b), c) e d), come l'approfondimento di problemi, proposte di soluzione inerenti i marittimi, e i loro familiari, in condizioni di svantaggio.
E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.